Quali diritti per le coppie di fatto?

La Legge n. 76/2016 (“legge Cirinnà”) ha disciplinato, oltre che le unioni civili, anche le coppie di fatto. 

Nonostante essa sia in vigore da oltre sei anni, regna ancora molta confusione su quali siano i diritti e le tutele riconosciuti ai conviventi e su come assicurarsi la loro applicazione.

Cerchiamo quindi, in questo articolo, di fare un po’ di chiarezza su alcuni aspetti principali.

A chi si applica la tutela per le coppie di fatto?

Per godere dei benefici e dei diritti riconosciuti dalla legge come coppia di fatto, occorre in primo luogo rientrare effettivamente nella definizione di “conviventi di fatto”.

La legge stabilisce chiaramente che per “conviventi di fatto” devono intendersi “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. 

Si escludono dal novero dunque i coinquilini, gli amici e, per espressa previsione, coloro che sono legati da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.  

La legge non prevede il requisito della eterosessualità. Ragion per cui possono rientrare nella definizione di “conviventi di fatto” sia le coppie eterosessuali, che hanno scelto di creare una famiglia senza vincolarsi con il matrimonio, sia quelle omosessuali, che a loro volta hanno scelto di creare la famiglia senza vincolarsi con l’unione civile.

Come provare che si è conviventi di fatto per esercitare i propri diritti? 

Se ci si trova nella necessità di dover far valere la qualità di “conviventi di fatto”, occorre sapere che la prova della convivenza può essere data con ogni strumento (anche, ad esempio, dichiarazioni di testimoni). 

Esiste comunque uno strumento più semplice e agevole, costituito dalla “dichiarazione anagrafica”, che i conviventi possono rendere all’anagrafe del proprio comune di residenza, tramite un semplice modulo. L’Anagrafe procederà ai propri accertamenti amministrativi (l’iter è analogo a quello del trasferimento di residenza), per poi inserire la coppia nei registri anagrafici come unico nucleo familiare. 

Conseguentemente, ogni qualvolta sarà necessario allegare la propria qualità di convivente, sarà sufficiente allegare il certificato di stato di famiglia

La dichiarazione, dunque, non è obbligatoria, ma agevola materialmente l’esercizio di alcuni diritti, esonerando colui che intende avvalersi della qualità di convivente di fatto dal dover fornire la prova in modi più complicati. 

Quali diritti prevede la legge?

Alcuni dei diritti previsti dalla legge erano già stati in passato riconosciuti da legislazioni speciali o pronunce giurisprudenziali. 

La legge ha dettato dunque una disciplina “organica”, recependo diritti già esistenti e riconoscendone di nuovi, sebbene a giudizio di molti ancora non sufficienti a tutelare pienamente le famiglie di fatto. 

Oltre ai diritti applicati per il fatto stesso di essere conviventi, è stata inoltre riconosciuta la possibilità ai conviventi di stipulare dei “contratti di convivenza”, con i quali disciplinare ulteriormente i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.  

Vediamo dunque in dettaglio di cosa si tratta nell’uno e nell’altro caso. 

I diritti derivanti “automaticamente” dalla convivenza di fatto. 

Come è avvenuto per lungo tempo in Italia, senza alcuni diritti essenziali la famiglia di fatto risulterebbe “zoppa”. Sarebbe infatti impossibile attuare proprio quella reciproca assistenza morale e materiale che costituisce l’esplicazione del legame affettivo tra i partner ed il fondamento della convivenza stessa. 

In presenza dei presupposti più sopra illustrati, dunque, la legge contiene:  

  • L’affermazione, invocata da tempo, di diritti del convivente nel caso di compromissione della salute del partner;
  • La regolamentazione delle sorti dell’abitazione familiare della coppia di fatto nel caso di morte del convivente; 
  • Il diritto del convivente, in caso di cessazione della convivenza, di richiedere gli alimenti all’ex compagno o compagna; 
  • La possibilità di designare l’altro convivente quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, a prendere decisioni in caso di morte in merito alla donazione degli organi, al trattamento del corpo ed alle celebrazioni funerarie; 
  • La parificazione, anche in termini quantitativi, del diritto al risarcimento del danno nel caso di decesso del convivente dovuto al fatto illecito di terze persone (come, ad esempio, nel caso di incidente stradale); 
  • L’estensione anche al convivente dei diritti derivanti dal lavoro prestato stabilmente nell’impresa dell’altro convivente, nell’ambito della disciplina dell’impresa familiare (art. 230 ter c.c.), con partecipazione agli utili ed agli incrementi dell’azienda; 
  • Il riconoscimento degli stessi diritti che hanno le coppie sposate nell’ambito dell’ordinamento penitenziario (ad esempio, i diritti di vista in carcere);
  • L’inserimento anche del convivente di fatto tra i componenti del nucleo familiare ove ciò costituisca un vantaggio nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

Come è facile intuire, in tutti questi casi, l’aver reso la dichiarazione anagrafica semplifica di gran lunga l’iter da affrontare. Soprattutto quando il soggetto terzo (ad esempio un ospedale, un istituto per gli alloggi popolari, l’obbligato al risarcimento del danno, ecc.) pretenda la prova del presupposto della convivenza per agevolare l’esecuzione dei suoi relativi obblighi. 

I diritti “opzionali” derivanti dal contratto di convivenza. 

Qualora i conviventi reputino più opportuno disciplinare tra loro anche i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, la legge riconosce il diritto di sottoscrivere i contratti di convivenza (https://studiolegalegalizia.it/servizi/assistenza-alle-coppie-di-fatto-e-contratti-di-convivenza/). 

Nel contratto, i conviventi possono: 

  • indicare la loro residenza; 
  • stabilire “le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo”; 
  • scegliere di aderire al regime patrimoniale della comunione dei beni, cioè lo stesso regime che la legge prevede per i matrimoni, in assenza di diverse scelte dei coniugi. 

È evidente, dunque che lo strumento contrattuale si rivela molto utile nel caso in cui vi sia uno squilibrio, tra i due conviventi, delle rispettive condizioni economico patrimoniali o dell’apporto dato alla vita familiare dal lavoro casalingo di uno dei due. 

La legge disciplina dettagliatamente i casi di invalidità del contratto e le modalità di risoluzione dello stesso (tra le quali, come è comprensibile vista la natura del rapporto, il recesso unilaterale). Inoltre, attesa la delicatezza degli interessi in gioco, esso può essere stipulato soltanto o con un atto notarile o con una scrittura privata la cui sottoscrizione, tuttavia, deve pur sempre essere autenticata da un notaio o da un avvocato. 

Ovviamente, per effettuare le scelte più opportune, è quindi sempre consigliabile farsi assistere dal professionista competente nella materia del diritto di famiglia, che possa fornire tutte le indicazioni utili, con uno sguardo anche alle eventuali conseguenze fiscali (più o meno vantaggiose) derivanti dalla scelta di convivere o di stipulare il relativo contratto. 

Quali diritti sono sicuramente esclusi nell’ambito della convivenza di fatto?

Redigere un elenco di quali diritti non vengono riconosciuti al convivente di fatto non è pensabile: occorrerebbero fiumi di parole. 

Ci si limita dunque ai casi che più spesso sono oggetto di quesiti dei nostri clienti. 

Il convivente non ha diritto (ad oggi): 

  • alla pensione di reversibilità; 
  • al mantenimento in caso di cessazione della convivenza;
  • ai diritti ereditari ex lege nei confronti del convivente e dei suoi parenti (ma, con testamento, può diventare erede);
  • a qualsiasi tipo di ristoro o diritto ad una “punizione” dell’altro nel caso di tradimento, poiché non sussiste per i conviventi alcun obbligo giuridico alla fedeltà.

D’altro canto, occorre osservare che la scelta di intraprendere una convivenza coincide con la volontà di non essere assoggettati agli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale. 

La non soggezione agli obblighi non può che corrispondere alla speculare mancanza dei relativi diritti, trattandosi di relazioni tra due soggetti. 

Conseguentemente, il riconoscimento di una tutela più ampia potrebbe non essere ben visto da chi opta per la convivenza per la precisa scelta di libertà che la stessa comporta. 

Questa riflessione, tuttavia, trova il proprio limite quantomeno in relazione al diritto alla pensione di reversibilità, il cui riconoscimento viene invocato oggi da più parti, coinvolgendo lo Stato e non essendo limitato alla relazione tra conviventi.

Scopri le prestazioni professionali dello Studio Legale Galizia collegate a questo argomento: 

Assistenza alle coppie di fatto e contratti di convivenza

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