La corrispondenza riservata e personale tra avvocati

Perché l’avvocato non può consegnare o inoltrare al cliente copia della corrispondenza scambiata con il collega avversario che assiste la controparte?

Il Codice Deontologico Forense, nella formulazione attuale, prevede all’art. 48 il divieto per l’avvocato di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Testualmente recita nei primi tre commi:

  1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
  2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
  3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.”

La principale ratio di questa norma è quella di permettere all’avvocato di svolgere liberamente il proprio ruolo di “negoziatore” confrontandosi con la controparte sulle concrete possibilità di raggiungere un accordo, senza che il contenuto della corrispondenza scambiata con tale scopo possa “ritorcersi contro” lo stesso assistito.

L’avvocato potrà dunque formulare proposte transattive ed illustrare circostanze, anche di contenuto diverso rispetto a quanto rappresentato e chiesto in giudizio, senza che la controparte possa avvalersi di dette proposte o circostanze in giudizio.

Il divieto di consegnare detta corrispondenza al cliente e all’assistito deriva proprio dal fatto che questi ultimi non hanno il medesimo obbligo di riservatezza e che la corrispondenza, una volta consegnata, potrebbe circolare senza quei limiti posti a garanzia della libertà delle trattative.

Se quindi il vostro avvocato non vuole consegnarvi copia della corrispondenza intercorsa con il collega avversario, potete stare tranquilli che egli sta svolgendo correttamente la sua professione tutelando in primis i vostri diritti ed interessi e non ha nulla da nascondervi: si sta adoperando per la salvaguardia dei vostri interessi, anche qualora si dimenticasse di spiegarvi perché non vi inoltri copia di lettere o e-mail e voi non aveste il coraggio di chiedere.

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