Divorzio

Il divorzio, a differenza della separazione, sancisce la fine del matrimonio: solo a seguito del divorzio, si può parlare di “ex moglie” o “ex marito”.

Nel divorzio, in Italia, non ci si può opporre alla volontà del coniuge di ritornare allo stato libero.

Spesso il divorzio costituisce, oltre che la conferma dell’impossibilità di una riconciliazione, anche il momento giusto per ripensare all’adeguatezza delle condizioni adottate in sede di separazione.

La natura diversa del divorzio rispetto alla separazione comporta alcune marcate differenze in diversi ambiti. La principale differenza riguarda i parametri relativi al mantenimento dell’ex coniuge. Alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno rivalutato la funzione del divorzio quale momento di definitiva cessazione del rapporto matrimoniale. In tema di diritto al mantenimento dell’ex coniuge, infatti, è stata affermata la necessità di discostarsi dai criteri che vigono in sede di separazione. Perde importanza il famoso “tenore di vita in costanza di matrimonio”, a vantaggio della valutazione sulla sussistenza o meno di un’oggettiva difficoltà del coniuge economicamente più debole.

In presenza di una mancata autosufficienza economica, il parametro per valutare l’ammontare del mantenimento sarà legato al contributo che il coniuge economicamente in difficoltà ha offerto all’incremento del patrimonio familiare e della progressione di carriera dell’altro, attraverso il lavoro casalingo o comunque di cura domestica e dei figli.

Insieme all’avvocato che vi assiste e difende nel divorzio, ovviamente, questi e tutti gli altri aspetti del caso concreto vengono valutati in dettaglio.

Differenze tra il divorzio congiunto ed il divorzio giudiziale (o “contenzioso”).

Il ricorso per divorzio può essere presentato congiuntamente da entrambi i coniugi che siano d’accordo sulle relative condizioni applicabili.

Solo in caso di ricorso per divorzio congiunto, inoltre, è possibile prevedere, in favore del coniuge che avrebbe diritto al mantenimento, una “liquidazione una tantum” che, se da un lato costituisce una sorta di pagamento anticipato del mantenimento futuro, dall’altro preclude ogni ulteriore pretesa a tale titolo, anche nel caso di grave peggioramento delle condizioni economiche.

I tempi ed i costi del divorzio congiunto sono di gran lunga ridotti rispetto a quelli di un divorzio giudiziale, che invece viene introdotto da un solo coniuge instaurando contro l’altro un processo contenzioso, la cui durata minima si attesta attualmente intorno ai tre anni.

Le ragioni per instaurare un divorzio contenzioso possono essere le più disparate: dalla opportunità, non condivisa dall’altro coniuge, di modificare l’ammontare del mantenimento, alla necessità di variare il regime di affidamento e collocamento dei figli minori, alla modifica di tutte le altre statuizioni magari vigenti sin dalla separazione e non più adatte alle mutate circostanze concrete.

È quindi necessario fare affidamento su professionisti con esperienza in materia e non sottovalutare l’importanza di un divorzio gestito correttamente, che tenga conto sia delle condizioni già vigenti in forza della separazione, sia dei cambiamenti nelle circostanze oggettive, sia dell’obiettivo di regolamentare, possibilmente in modo definitivo, la fine del matrimonio.

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